Art. 2.
(Modifica all'articolo 299 del codice civile).

      1. All'articolo 299 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Se gli adottanti sono una coppia non coniugata, l'adottato acquista e trasmette il cognome di entrambi gli adottanti, salvo che questi ultimi dispongano che egli acquisti e trasmetta il cognome di uno solo di essi».